Con sentenza n. 29090/2019, la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento adottato da un datore di lavoro relativo ad un dipendente (nel caso di specie “quadro”) coinvolto in una colluttazione con un altro dipendente, in quanto sproporzionato. Il lavoratore, reagendo ad una aggressione di un sottoposto aveva colpito lo stesso causando lesioni di una certa gravità. Il fatto aveva avuto ampio eco sulla stampa locale.
La Corte ha confermato le conclusioni alle quali era giunta la Corte di Appello, sostenendo che l’alterco tra i dipendenti doveva essere qualificato come diverbio litigioso (sanzione conservativa) e non come rissa, tale da giustificare un licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
Secondo la Cassazione il licenziamento risulta sproporzionato ma non è tale da ammettere il lavoratore alla reintegra. Infatti, dopo la riforma dell’art. 18 della legge n. 300/1970, avvenuta nel 2012, la tutela reale per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del D.L.vo n. 23/2015, si applica soltanto laddove il giudice accerti che non ricorrano gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo per insussistenza del fatto contestato o perché lo stesso fatto è sanzionato dal CCNL o dal codice disciplinare applicabile con una sanzione meno grave del recesso.
Di conseguenza, viene definita corretta la conclusione alla quale era giunta la Corte di Appello: pagamento di una indennità risarcitoria pari a 24 mesi calcolati sull’ultima retribuzione globale di fatto, ma non la reintegra.