L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito quando scatta la maxi sanzione maggiarota per lavoro nero di lavoratori beneficiari di RdC
Quali sono le conseguenze in caso di impiego di lavoratori “in nero” percettori del Reddito di Cittadinanza? A questo interrogativo ha risposto nel dettaglio l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Nota n. 7964 dell’11 settembre 2019. Il documento di prassi, in particolare, chiarisce quando si applica la maxi sanzione maggiorata in caso di impiego irregolare di lavoratori che ricevono il Reddito di Cittadinanza. Sul punto, l’INL ha fornito un importante precisazione alla quale i datori di lavoro devono presentare la massima attenzione per non incorrere in violazioni di legge. In pratica, la sanzione maggiorata per maxi sanzione si applica in due casi:
- quando il lavoratore “in nero” sia l’effettivo richiedente del reddito;
- qualora lo stesso appartenga al nucleo familiare beneficiario del RdC.
Dunque, il datore di lavoro è sanzionato non solo quando impiega irregolarmente un titolare di RdC, ma anche quando la persona sfruttata è all’interno di un nucleo familiare in cui esiste un parente percettore del beneficio economico. Questo perché, a norma di legge, il Reddito di Cittadinanza è riconosciuto solamente a chi possiede i requisiti economici e patrimoniali che riguardano l’intero nucleo familiare. Inoltre, anche la spettanza del RdC è strettamente legato al numero del nucleo familiare, per effetto della cd. scala di equivalenza. Quindi, ad esempio, se il capo famiglia richiede materialmente il RdC e un datore di lavoro impieghi irregolarmente il figlio, si applica a tutti gli effetti la maxi sanzione per lavoro nero.
Reddito di cittadinanza e lavoro nero: quando la maxi sanzione è maggiorata
A decorrere dal 1° gennaio 2019, la Legge di Bilancio 2019 (art. 1, co. 445, lett. d) e f) della legge 145/2018) ha aumentato del 20% gli importi delle sanzioni attualmente vigenti per l’impiego irregolare di manodopera, ossia senza preventiva comunicazione al Centro per l’Impiego. Nel dettaglio, le maggiorazioni riguardano gli importi sanzionatori dovuti per violazioni in materia di lavoro nero (art. 3 del D.L. n. 12/2002, convertito con modificazioni in L. n. 73/2002).
Successivamente il “Decreto Crescita” (D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni in L. n. 58/2019) ha stabilito quando la maxi sanzione è aumentata del 20%. L’aumento, che si applica in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, riguarda:
- lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, oppure con permesso di soggiorno revocato o annullato;
- minori in età non lavorativa;
- impiego di lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza.
Impiego di beneficiari di RdC: importo della maxi sanzione
Nei predetti casi, evidenzia l’INL, la maxi sanzione è pari ad un importo che va:
- da 2.160 a 12.960 euro per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego del lavoratore fino a 30 giorni di lavoro effettivo;
- da 4.320 a 25.920 euro per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego del lavoratore da 31 e fino a 60 giorni di lavoro effettivo.
Infine, per ciascun lavoratore impiegato irregolarmente per più di 60 giorni, la sanzione va da 8.640 euro a 51.840 euro.
Lavoro irregolare per benefici di RdC: quando è reato
Infine, il documento di prassi chiarisce puntualmente quando si configura l’ipotesi di reato a carico del richiedente, ovvero del lavoratore.
Nel primo caso, l’ipotesi di reato si configura qualora lo stesso soggetto, o un altro componente del nucleo familiare:
- abbia fornito informazioni non vere all’atto della presentazione della domanda;
- non abbia integrato, entro 30 giorni dalla stessa, le informazioni rese tramite il mod. “Rdc – Com ridotto”.
Mentre nel caso del lavoratore, anche se diverso dal richiedente, l’ipotesi di reato scatta laddove l’attività lavorativa “in nero” è iniziata dopo la presentazione della domanda di reddito e la stessa non sia stata integrata con le informazioni relative ai compensi percepiti con il mod. “RDC – Com esteso”.