Come ormai noto, le modalità operative relative all’erogazione degli assegni familiari, disciplinate dall’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 e convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono state profondamente modificate con la Circolare INPS n. 45 del 22/3/2019.
L’Istituto, allo scopo di garantire il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a decorrere dal 1° aprile 2019, ha stabilito la nuova modalità di inoltro delle domande di assegni per il nucleo familiare, per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo, presentabili, esclusivamente in modalità telematica, direttamente all’INPS.
Con il Messaggio n. 1777 dell’8/5/2019, l’Inps ha fornito le istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens, che a decorrere dalla dichiarazione contributiva di 07/2019, è stata incrementata delle seguenti sezioni: «DenunciaIndividuale» e «PosContributiva» allo scopo di associare a ciascun codice conguaglio ANF il periodo di riferimento e l’identificativo della domanda ANF.
I datori di lavoro o i loro professionisti abilitati e delegati, sono chiamati a compilare il nuovo elemento «InfoAggCausaliContrib», valorizzando i seguenti campi:
- nell’elemento «CodiceCausale» dovrà essere inserito uno dei seguenti valori:
0035 – ANF assegni correnti;
L036 – Recupero assegni nucleo familiare arretrati;
H301 – Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc; - nell’elemento «IdentiMotivoUtilizzoCausale» dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore;
- nell’elemento «AnnoMeseRif» dovrà essere inserito il periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF;
- nell’elemento «ImportoAnnoMeseRif» dovrà essere indicato l’importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.
L’introduzione e la compilazione del nuovo elemento «InfoAggCausaliContrib» consentono all’Istituto il controllo puntuale della congruità di tutti i conguagli effettuati, anche di quelli relativi agli assegni al nucleo familiare arretrati. Pertanto, sempre a decorrere dalla dichiarazione contributiva di 7/2019, vengono meno le esigenze di cautela e le relative disposizioni impartite con il Messaggio n. 4283 del 31/10/2017 e, dunque, non sarà più necessario trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo maggiore a 3.000 euro.
Per venire incontro alle richieste delle aziende e degli intermediari, l’Istituto, con il Messaggio n. 2815 del 24/7/2019 ha comunicato che la decorrenza delle disposizioni previste dal Messaggio n. 1777 dell’8 maggio 2019, appena elencate, è rinviata al mese di competenza di ottobre 2019. Pertanto, la compilazione della nuova sezione «InfoAggCausaliContrib», pur presente nella composizione del flusso, resta facoltativa fino all’invio delle denunce contributive di competenza del mese di ottobre 2019.
A seguito del rinvio dell’obbligo di compilazione della nuova sezione, per ogni singolo dipendente gli importi spettanti potranno essere conguagliati, entro un tetto massimo di € 3.000, valorizzando nel flusso UniEmens, all’interno dell’elemento «CausaleRecANF» di «ANFACredAltre», con il codice causale “L036” avente il significato di “Recupero assegni nucleo familiare arretrati”. Le richieste di arretrati spettanti per importi superiori a 3000 euro, potranno essere effettuate utilizzando esclusivamente flussi di regolarizzazione con l’indicazione del codice causale “L036” e il totale dell’importo.
Con il Messaggio n. 3119 del 26/08/2019 è stato poi comunicato che, fino a quando non sarà resa obbligatoria la compilazione del nuovo elemento «InfoAggCausaliContrib», le aziende dovranno continuare a trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo superiore a 3.000 euro secondo le disposizioni impartite con il Messaggio n. 4283 del 31/10/2017, ma, per venire incontro alle ulteriori esigenze rappresentante dalle aziende e dai loro intermediari ed evitare la rielaborazione delle paghe di luglio, evidentemente già liquidate ai lavoratori dipendenti, lo stesso Istituto ha comunicato, con il successivo Messaggio n. 3134 del 28/8/2019, che il limite dei 3000 euro, oltre il quale è necessario trasmettere flussi di regolarizzazione, esclusivamente per il mese di competenza di luglio 2019, è stato elevato a 20.000 euro.
Solo a partire dal mese di competenza di ottobre 2019, venendo meno le esigenze di cautela e le relative disposizioni impartite con il Messaggio n. 4283 del 31/10/2017, non sarà più necessario trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo maggiore di 3.000 euro, in quanto saranno gestiti direttamente all’interno del flusso UniEmens.
Riepilogando, dunque, per il mese di competenza di luglio 2019 sarà possibile inviare il flusso UniEmens, senza necessità di trasmettere i flussi di regolarizzazione per arretrati ANF di importi fino a 20.000 euro. Per i mesi di competenza di agosto e settembre 2019, si potranno liquidare nel flusso UniEmens arretrati fino ad un massimo di 3000 euro e gli importi eccedenti tale soglia massima dovranno essere gestiti con l’apertura del flusso di regolarizzazione. A partire dal mese di competenza di ottobre 2019 e si spera in maniera definitiva, infine, sarà possibile liquidare gli arretrati ANF, anche eccedenti la soglia di 3000 euro direttamente all’interno del flusso UniEmens.