Lavoro notturno: come calcolare la media delle ore lavorate

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti nell’ambito del lavoro notturno, in particolare in merito al calcolo del limite medio delle ore lavorate. Le precisazioni sono contenute nella Nota del 14 Febbraio 2019 n. 1438.

Lavoro notturno
Ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 66/2003 si definisce notturno un periodo di lavoro paria ad almeno sette ore consecutive nell’intervallo compreso tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

La disposizione fornisce, inoltre, una precisa definizione di lavoratore notturno, ed in particolare è tale:
qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva e’ considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno;

In caso di lavoro part time il suddetto limite minimo e’ riproporzionato.

Media delle ore lavorate
Il rispetto del limite della media di ore notturne lavorate rappresenta un dettaglio non di poco conto, dal momento che, in caso di sforamento di detto limite medio, il datore di lavoro andrebbe a violare il divieto di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 66/2003, a norma del quale “l’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite”.

Ebbene, per calcolare correttamente la media di ore notturne lavorate è necessario avere un arco temporale di riferimento. Parametro, questo, che la richiamata norma non definisce.

Sulla questione, pertanto, è intervenuto il Ministero del lavoro con la Circolare n. 8 del 2005 precisando che il parametro temporale su cui calcolare la media delle ore di lavoro notturno effettuate, “(…) in mancanza di una esplicita previsione normativa, può essere applicato su di un periodo di riferimento pari alla settimana lavorativa – salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo più ampio sul quale calcolare detto limite – considerato che il legislatore ha in più occasioni adoperato l’arco settimanale quale parametro per la quantificazione della durata della prestazione”.

Questo intervento, tuttavia, non ha risolto tutti i dubbi dal momento che non è chiaro se detto parametro debba essere riferito all’articolazione dell’orario settimanale del singolo lavoratore (che può quindi essere organizzato su 5 o su 6 giorni di lavoro alla settimana), oppure debba essere inteso in termini astratti (e quindi sempre riferito a n. 6 giorni di lavoro).

Il chiarimento è importante posto che le conseguenze sono differenti a seconda che ci si riferisca all’uno o all’altro limite temporale.

Infatti, nel caso in cui la settimana lavorativa di 40 ore sia articolata su cinque giorni non sarà infatti consentito al personale impegnato in lavoro notturno svolgere lavoro straordinario, poiché la media oraria giornaliera delle otto ore sarebbe già raggiunta con il completamento dell’ordinario orario di lavoro (40:5=8). In caso contrario, si determinerebbe la violazione del divieto di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 66/2003.

Nel caso, invece, di una settimana articolata su 6 giornate di lavoro, il lavoratore notturno potrebbe effettuare lavoro straordinario sino al limite delle 48 ore settimanali in quanto, in questo caso, la media giornaliera sarebbe rispettosa del limite legale (48:6=8).

Il parere dell’Ispettorato
Allineandosi all’orientamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, individua la “settimana lavorativa” – in assenza di una definizione normativa o contrattuale – nell’astratto periodo di 6 giorni (nel caso prestazione lavorativa su 5 giorni pertanto il sesto giorno è da considerarsi giornata di lavoro a zero ore), vale a dire nell’arco temporale settimanale al “netto” del giorno obbligatorio di riposo ex art. 7 D.Lgs. n. 66/2003.

Questa soluzione, infatti, consente una applicazione più uniforme della disciplina in materia di lavoro notturno, tenendo in debito conto il fatto che il lavoratore abitualmente impiegato su 5 giorni a settimana avrebbe comunque due giorni per il recupero delle proprie energie psicofisiche.


18 Febbraio 2019


Fonte : Fiscal Focus