ASSOCIAZIONI SPORTIVE, QUALI AGEVOLAZIONI FISCALI

L’associazionismo, la cui libertà è garantita costituzionalmente, riveste oggi importanza sociale e svolge spesso funzione di sussidiarietà tanto da essere oggetto di numerosi interventi agevolativi sia di natura fiscale che lavoristica. Tra le varie categorie di associazioni quella sportiva è certamente tra le più diffuse, ma per poter godere delle agevolazioni essa deve essere riconosciuta dilettantistica attraverso il rispetto di alcuni requisiti formali e l’iscrizione nell’apposito registro CONI.

I requisiti di carattere formale riguardano i contenuti degli statuti che devono essere adeguati a quanto stabilito dall’art.90 della legge 289/02, pena il disconoscimento di tutte le agevolazioni e il conseguente inquadramento quale attività commerciale. L’iscrizione al registro CONI si ottiene a seguito dell’affiliazione della Asd ad una Federazione sportiva nazionale o ad un Ente di promozione sportiva. Si segnala, a tal proposito, che due recenti delibere del CONI (1566/16-1568/17) hanno provveduto ad individuare le discipline che potranno essere considerate attività sportive dilettantistiche, escludendone altre che perderanno tale qualifica con conseguente disconoscimento di tutte le agevolazioni per lo sport.

Le agevolazioni fiscali consentono di ottenere la neutralità fiscale per gli incassi istituzionali nonché una tassazione forfettaria per quanto attiene la parte commerciale eventualmente svolta. Il regime forfettario è quello individuato dall’art 145 del TUIR con i limiti da esso stabiliti,  mentre le Asd, che effettuano l’opzione ex L.398/91, possono addirittura spingersi fino a 400.000 € di ricavi (limite così aumentato dalla recente legge di stabilità), con un reddito forfettario calcolato al 3% di quanto realizzato.

Anche in merito al lavoro le Asd godono di importanti agevolazioni.

Ricordiamo a tal proposito la possibilità di svolgere lavoro gratuito, ex art.90 L.289/92, con riferimento all’organo direttivo e ai dipendenti pubblici impegnati in attività sportive, nonché il combinato disposto degli artt. 67 e 69 del TUIR che consente di escludere dal reddito i compensi e i rimborsi percepiti nell’ambito di attività sportiva dilettantistica fino all’importo massimo di 7.500 euro. Tutto questo a condizione che l’associazione sia riconosciuta come dilettantistica e che, come precisato dalla circolare n.1/2016 dell’I.N.L. “il percettore svolga mansioni rientranti… tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche…”.


17 Maggio 2017


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