Contratti a termine: Decreto Dignità “senza eccezioni” a partire dal’1 novembre

Il 31 ottobre termina il cosiddetto periodo transitorio introdotto dalla legge n. 96/2018.
Dal prossimo 1° novembre, dunque, le assunzioni a termine, le proroghe e i rinnovi di contratti a termine saranno pienamente soggetti alle nuove disposizioni introdotte dal decreto Dignità. Termina infatti il periodo transitorio previsto dal decreto Dignità per il lavoro a termine. Fino a tale data, i contratti stipulati prima del 14 luglio 2018 possono essere prorogati o rinnovati con le regole previgenti: limite massimo di durata pari a 36 mesi per tutti i rapporti a termine intercorsi con il medesimo datore di lavoro, un numero massimo di proroghe pari a 5 e senza causali giustificatrici. Il periodo transitorio, invece, non si applica ai nuovi contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto Dignità.

La progressiva applicazione delle nuove norme sul contratto a termine si può così sintetizzare:

  • Fino al 13 luglio 2018: applicazione delle vecchie regole del Jobs Act a nuovi contratti a termine, proroghe, rinnovi;
  • Dal 14 luglio all’11 agosto 2018: applicazione delle disposizioni del D.L. n. 87/2018 a nuovi contratti, proroghe, rinnovi;
  • Dal 12 agosto al 31 ottobre 2018: applicazione delle regole del decreto Dignità per tutti i nuovi contratti e, per effetto del periodo transitorio, applicazione del Jobs Act alle proroghe e ai rinnovi di rapporti avviati prima del 14 luglio;
  • Dal 1° novembre 2018: applicazione integrale del decreto Dignità a nuovi contratti, rinnovi e proroghe anche se riferiti a “contratti Jobs Act”.

Cosa è cambiato con il Decreto Dignità
I contratti a termine avviati a partire dal 14 luglio 2018 devono rispettare i seguenti nuovi limiti stabiliti dal decreto:

  • Durata massima pari a 24 mesi per tutti i rapporti intercorsi con il medesimo datore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, in luogo del precedente limite imposto dal Jobs Act pari a 36 mesi;
  • Numero massimo di proroghe nell’arco di 24 mesi pari a 4, invece delle 5 imposte dal vecchio regime.

Al superamento dei 12 mesi, sia per effetto di un unico contratto che di una o più proroghe, il rapporto dev’essere giustificato da apposite esigenze aziendali (causali).

N.B. Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio.

In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato data della stipulazione.

Causalità del contratto
Il decreto Dignità prevede un elenco tassativo di causali giustificative dell’apposizione del termine al contratto:

  • Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • Esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  • Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Le medesime causali devono altresì giustificare qualsiasi rinnovo, ovvero la stipula di un nuovo rapporto a termine con un soggetto che è già stato in forza in azienda, anche se per effetto dello stesso non si superi il tetto dei 12 mesi.
In caso di stipula di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza di causale, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.


2 Novembre 2018


Fonte : Fiscal Focus