Assegno unico e universale: genitori separati e figli che diventano maggiorenni

Assegno unico e universale: genitori separati e figli che diventano maggiorenni
A partire dal mese di marzo 2022 l’erogazione degli assegni per il nucleo familiare (ANF) e dell’assegno familiare (AF) ha lasciato il posto all’Assegno Unico e Universale. Le domande di assegno unico universale per i figli a carico possono essere presentate direttamente all’INPS per via telematica già dallo scorso mese di gennaio 2022. La domanda è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo.

Non mancano una serie di casi particolari che incidono sul diritto e sulla misura dell’assegno spettante (INPS mess. n. 1714/2022).

Genitori separati

L’Assegno unico universale viene suddiviso in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l’affidamento condiviso dei figli. Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l’accordo tra le parti.

L’assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore:

– se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l’affidamento esclusivo;

– se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.

Il genitore che presenta la domanda non deve allegare alcuna documentazione comprovante il suo diritto (accordo scritto tra le parti, decreto di separazione, sentenza di separazione o di divorzio): l’altro genitore, in ogni caso, potrà chiedere alla Struttura INPS competente il riesame della ripartizione, trasmettendo alla medesima idonea documentazione a comprova.

Figli che diventano maggiorenni

L’Assegno Unico è riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3) registrazione come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

4) svolgimento del servizio civile universale.

Il figlio maggiorenne fino ai 21 anni:

– se convivente con uno o entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare in cui convive, a prescindere dal carico fiscale a patto che, nell’anno di riferimento della domanda, non possieda un reddito complessivo ai fini IRPEF superiore a euro 8.000;

– se non è convivente con alcuno dei genitori, può comunque fare parte del nucleo se di età inferiore a 26 anni, a carico dei genitori ai fini IRPEF e non coniugato o a sua volta genitore.

N.B. Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni, a carico IRPEF di entrambi i genitori, fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui scelto.

Nell’ipotesi di figli che raggiungono la maggiore età successivamente all’inoltro della domanda si prevede la possibilità che il figlio presenti domanda per conto proprio. Ciò comporta la decadenza della “scheda” presente nella domanda del genitore e l’erogazione della prestazione direttamente al figlio maggiorenne, limitatamente alla quota di assegno a lui spettante. Qualora invece il figlio non presenti domanda per conto proprio, a partire dal mese di compimento del diciottesimo anno, la domanda verrà messa in stato “Evidenza” per consentire al cittadino l’integrazione delle dichiarazioni relative alla situazione reddituale. Il genitore richiedente dovrà dunque:

1. accedere alla domanda on line, nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, selezionare la “scheda” relativa al figlio neomaggiorenne.

2. accedere alla nuova pagina, nella quale dovrà selezionare la presenza di una delle condizioni alternative previste dalla norma.

3. Salvare i dati inseriti.

N.B. L’integrazione sarà possibile solo fino alla fine dell’anno di riferimento della prestazione e cioè fino al 28 febbraio dell’anno successivo.

Fonte: ONE Lavoro (Wolters Kluwer)


21 Aprile 2022


Fonte : Studio Balillo