Decontribuzione Sud: proroga al 31 dicembre 2024

Con la Circolare n. 82 del 17.07.2024, l’INPS chiarisce che la Decontribuzione Sud è prorogata fino al 31 dicembre 2024 esclusivamente per i rapporti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024. Nel caso in cui entro il 30 giugno 2024 sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la Decontribuzione Sud può trovare applicazione fino al 31 dicembre 2024 ancorché tale rapporto venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato successivamente al 30 giugno 2024 .

L’esonero contributivo di cui all’art. 27, c. 1, D.L. n. 104/2020 – c.d. Decontribuzione Sud – si applica fino al 31 dicembre 2029 con la seguente modulazione (art. 1, c. 161, L. n. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021):

a) in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;

b) in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;

c) in misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

La Commissione europea, con la decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, ha prorogato l’applicabilità della Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024, a condizione che l’aiuto sia concesso entro il 30 giugno 2024.

Con specifico riferimento al perimetro di efficacia temporale della misura, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che la Decontribuzione Sud non può trovare applicazione per le assunzioni effettuate a fare data dal 1° luglio 2024 (ML comunicato 25 giugno 2024).

Ammessi a fruire del beneficio sono i datori di lavoro privati, imprenditorie non, che operano nelle Regioni del Mezzogiorno, con la sola esclusione del settore agricolo e dei datori di
lavoro domestico.

Restano però esclusi dal campo di applicazione:

a) gli enti pubblici economici;
b) gli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della
legislazione regionale;
c) gli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per
effetto di procedimenti di privatizzazione;
d) le ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o
fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di
servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
e) le aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
f) i consorzi di bonifica;
g) i consorzi industriali;
h) gli enti morali;
i) gli enti ecclesiastici;
l) le imprese operanti nel settore finanziario;
m) le imprese soggette a sanzioni adottate dall’UE.

ll beneficio contributivo si applica ai lavoratori già in forza con contratti di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale, siano essi a tempo indeterminato che determinato, ovvero con contratti di apprendistato.

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione è subordinato al possesso da parte del datore di lavoro dei seguenti requisiti:

– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in
materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e
rispetto degli altri obblighi di legge;
– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Coordinamento con altri incentivi
La decontribuzione Sud è cumulabile con tutti gli altri sgravi ed incentivi per cui il legislatore non prevede espressamente l’incompatibilità, ovvero a titolo esemplificativo con:

– l’incentivo all’assunzione di disabili;
– l’incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI;
– il regime contributivo applicato ai contratti di apprendistato;
– lo sgravio parziale strutturale donne e over 50.


23 Luglio 2024


Fonte : Studio Balillo